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[1]La sovvenzione dovuta ai concessionari verra' corrisposta a rate mensili posticipate.
[2]Potra' essere accordata, a richiesta della Societa' concessionaria, un'anticipazione di diciannove ventesimi sulla sovvenzione mensile.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
