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[1]I concessionari dovranno essere cittadini italiani, come pure dovranno essere cittadini italiani i direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione. Gli agenti all'estero dovranno essere italiani ed approvati dal ministro della marina, il quale avra' pero' facolta' di autorizzare la concessione di qualche agenzia a persona straniera, nei casi in cui lo ritenesse necessario od opportuno.

[2]Nel caso in cui la Ditta o Societa' concessionaria risulti essere solo apparentemente italiana ed effettivamente connessa ad una Ditta estera o figliazione della medesima, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, potra' dichiarare risoluto il contratto.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art77 · fonte del testo