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[1]I concessionari dovranno far ritirare gli effetti dagli ufizi postali al porto o dagli ufizi sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli ufizi di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi ufizi, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco, ove non sia possibile diversamente.

[2]Essi dovranno egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli ufizi suddetti od agli agenti suindicati.

[3]La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero della marina d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le agenzie dei concessionari.

[4]Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sara' a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.

[5]Per facilitare poi la distribuzione delle corrispondenze nei porti d'approdo e la rispedizione degli effetti dai porti stessi, i concessionari dovranno, a richiesta del Governo, attuare a proprie spese speciali comunicazioni cogli ufizi semaforici, che verranno all'uopo designati.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art12 · fonte del testo