Art. 12 (Capitolato B)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 255 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto e' devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.
tolto: Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, tanto interni che esteri, indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, e che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sara' provveduto a cura dei concessionari ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovra' essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffizi postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o loro agenti sara' punita a norma di dette leggi.
tolto: I comandanti dei piroscafi su qualunque linea esercitata dai concessionari, saranno obbligati ad aprire le suaccennate cassette mobili d'impostazione, per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi a tutte le disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina d'accordo col Ministero delle poste.
tolto: I detti comandanti saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, biglietti o cartoline postali.
tolto: Potra' richiedersi ai concessionari che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili d'impostazione con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.
tolto: Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori, degli avvisi, stampati a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.
tolto: I concessionari potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate, con esenzione delle tasse postali, le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee stesse, nonche' quelli relativi al servizio cumulativo.aggiunto: Capitolato B-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art12 · fonte del testo