Art. 14 (Capitolato A)
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[1]Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto e' devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.
[2]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli ufizi di posta, tanto interni che esteri, indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sara' provveduto a cura dei concessionari, ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovra' essere consegnata, unitamente agli effetti, agli ufizi postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti, sara' punita a norma di dette leggi.
[3]I comandanti dei piroscafi su qualunque linea esercitata dai concessionari saranno obbligati ad aprire le suaccennate cassette mobili d'impostazione, per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi a tutte le disposizioni che saranno emanate dai Ministero della marina d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi.
[4]I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.
[5]Potra' richiedersi ai concessionari che sieno tenute esposte, nelle agenzie dei concessionari, cassette mobili d'impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.
[6]Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.
[7]I concessionari pero' potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate e con esenzione delle tasse postali, le lettere ed pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee stesse, nonche' quelli relativi al servizio cumulativo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
