Art. 14 (Capitolato B)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I piroscafi da assegnarsi al servizio devono essere di tonnellaggio e di velocita' non inferiori a quelli indicati nella tabella annessa alla convenzione, il loro numero dovra' essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio, devono essere classificati in uno dei registri nazionali di classificazione riconosciuti dal Governo e devono corrispondere alle regole comuni sull'idoneita' alla navigazione stabilita dal Codice per la marina mercantile.
tolto: I piroscafi destinati ai servizi saranno sottoposti a visita da parte di apposita Commissione, nominata dal Ministero della marina, per accertare che soddisfino alle condizioni prescritte dal presente capitolato.aggiunto: Capitolato B-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art14 · fonte del testo