Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 19 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I piroscafi da assegnarsi al servizio dovranno essere coperti di bandiera nazionale e di assoluta proprieta' del concessionario, salvo il caso di sostituzione di cui all'art. 17, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai piroscafi postali.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
