Art. 20 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 107 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I piroscafi da assegnarsi al servizio, salvo pel primo triennio il disposto dell'art. 17, debbono essere di tonnellaggio e velocita' non inferiore a quelli indicati nella tabella annessa alla convenzione e il loro numero dovra' essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio e non dovra' essere inferiore a quello indicato nella tabella predetta.
tolto: L'assuntore non e' esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale prescritto per causa di forza maggiore o di riparazione, eccetto pero' nel caso previsto dall'art. 24 e dall'art. 35.aggiunto: Capitolato A-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art20 · fonte del testo