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[1]I giorni e le ore di partenza e di arrivo verranno determinati dal ministro della marina, sentiti i concessionari, e potranno essere in egual modo variati mediante il preavviso opportuno.

[2]Le partenze medesime potranno pero', per ragioni di ordine pubblico o di interesse postale, commerciale e politico, essere ritardate od anticipate sull'ordine scritto del ministro della marina o in sua vece dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei suoi rappresentanti, o per causa di forza maggiore, di cui sara' giudice il commissario del Governo nei singoli porti, senza che si possa chiedere alcun compenso dai concessionari o dai terzi.

[3]I ritardi pero' non dovranno essere tali da reclamare un aumento del materiale prescritto per ciascuna linea.

[4]I piroscafi non potranno approdare ad altri punti che quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovra' essere giustificato con processo verbale a tenore di legge e salvo autorizzazione, in casi eccezionali, del Ministero della marina, il quale potra' autorizzare anche l'esecuzione di altri approdi dopo toccati i porti capolinea.

[5]In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi punti di approdo, riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art2 · fonte del testo