Art. 8 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La cauzione e' vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilita' incorse cosi' dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garentire il pagamento delle multe definitive inflitte, che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvedera', mediante decreto del ministro della marina, a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo cio', il contratto si intendera' risoluto per colpa del concessionario.
tolto: I crediti del Governo verso i concessionari godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario per parte dei terzi qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.aggiunto: Capitolato A-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art8 · fonte del testo