Art. 20 (Capitolato A)
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[1]I piroscafi da assegnarsi al servizio, salvo pel primo triennio il disposto dell'art. 17, debbono essere di tonnellaggio e velocita' non inferiore a quelli indicati nella tabella annessa alla convenzione e il loro numero dovra' essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio e non dovra' essere inferiore a quello indicato nella tabella predetta.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
