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[1]Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, sia nuovo, sia gia' in navigazione, ma rispondente alle condizioni del presente quaderno d'onori, nonche' di quello che sara' in seguito costruito il Ministero della marina, nominera' apposita Commissione, la quale nelle visite del materiale si atterra' alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina ed alle istruzioni di cui ai seguenti articoli.

[2]La Commissione visita lo scafo internamente ed esternamente esigendo dove occorra, che esso sia messo a secco in un bacino o sopra uno scalo da designarsi d'accordo fra il Governo ed il concessionario. Ispeziona ugualmente la macchina e le caldaie e verifica gli attrezzi e i corredi di dotazione fissa o di ricambio.

[3]Procede inoltre alle prove di velocita' in mare, le quali devono essere eseguite sotto la pressione di regime.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art25 · fonte del testo