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[1]I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi, con l'intervento del rappresentante dei concessionari.

[2]Nello scopo di facilitare i detti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art36 · fonte del testo