Art. 37 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 453 parole tolte, 24 parole aggiunte in 32 capoversi.
tolto: a) Passeggieri.
tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto dei passeggieri tariffe superiori alle seguenti:
tolto: pei passeggieri di classe centesimi 8 per passeggiero-chilometro;
tolto: pei passeggieri di ponte centesimi 3 per passeggiero-chilometro.
tolto: Nel caso in cui si ritenga opportuno di distinguere i passeggieri in tre classi, dovra' istituirsi la classe intermedia sulla base di centesimi 6 per passeggiero-chilometro.
tolto: Potranno essere istituiti a bordo dei piroscafi posti di lusso con l'aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato pei passeggieri di camera.
tolto: Il numero dei posti di lusso non potra' eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.
tolto: I ragazzi inferiori a tre anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento escluso il vitto; dai tre ai dieci anni pagheranno meta' tariffa escluso il vitto.
tolto: Ogni passeggiero avra' diritto di portare con se' 60 chilogrammi di bagaglio anche se e' costituito da derrate o prodotti agricoli pel mercato.
tolto: Quest'ultima facolta' e' strettamente personale pel passeggiero, essendo vietato il trasporto come bagaglio delle derrate e dei prodotti agricoli quando assuma carattere di abuso.
tolto: Il concessionario non potra' esigere alcun diritto di imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.
tolto: Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a quello che sara' determinato dal Ministero della marina.
tolto: b) Merci.
tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto delle merci nolo superiore al seguente:
tolto: per qualsiasi percorso delle linee e per quintale centesimi 80.
tolto: L'importo minimo di ogni spedizione e' di centesimi 80.
tolto: Nell'applicazione del nolo le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.
tolto: Nel nolo non e' compreso il diritto d'imbarco e sbarco.
tolto: Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco. Lo sbarco delle merci sara' fatto a cura dei concessionari i quali non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina.
tolto: Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento, a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 od a 150 chilogrammi per metro cubo.
tolto: c) Bestiame.
tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto del bestiame tariffa superiore alla seguente:
tolto: 1ª classe lire 6 per capo
tolto: 2ª » » 4 »
tolto: 3ª » » 1 »
tolto: 4ª » » 0.50 »
tolto: Il nolo per l'uso del box non e' compreso nei prezzi suddetti.
tolto: Appartengono alla 1ª classe: cavalli, muli, buoi, tori, vacche e vitelli;
tolto: alla 2ª: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini;
tolto: alla 3ª: montoni, capre, pecore, porci;
tolto: alla 4ª: capretti, agnelli e porcellini da latte.
tolto: Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari.aggiunto: Capitolato A-art. 37 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art37 · fonte del testo