Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 453 parole tolte, 24 parole aggiunte in 32 capoversi.

tolto: a) Passeggieri.

tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto dei passeggieri tariffe superiori alle seguenti:

tolto: pei passeggieri di classe centesimi 8 per passeggiero-chilometro;

tolto: pei passeggieri di ponte centesimi 3 per passeggiero-chilometro.

tolto: Nel caso in cui si ritenga opportuno di distinguere i passeggieri in tre classi, dovra' istituirsi la classe intermedia sulla base di centesimi 6 per passeggiero-chilometro.

tolto: Potranno essere istituiti a bordo dei piroscafi posti di lusso con l'aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato pei passeggieri di camera.

tolto: Il numero dei posti di lusso non potra' eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.

tolto: I ragazzi inferiori a tre anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento escluso il vitto; dai tre ai dieci anni pagheranno meta' tariffa escluso il vitto.

Mostra gli altri 24 capoversi cambiati

tolto: Ogni passeggiero avra' diritto di portare con se' 60 chilogrammi di bagaglio anche se e' costituito da derrate o prodotti agricoli pel mercato.

tolto: Quest'ultima facolta' e' strettamente personale pel passeggiero, essendo vietato il trasporto come bagaglio delle derrate e dei prodotti agricoli quando assuma carattere di abuso.

tolto: Il concessionario non potra' esigere alcun diritto di imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.

tolto: Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a quello che sara' determinato dal Ministero della marina.

tolto: b) Merci.

tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto delle merci nolo superiore al seguente:

tolto: per qualsiasi percorso delle linee e per quintale centesimi 80.

tolto: L'importo minimo di ogni spedizione e' di centesimi 80.

tolto: Nell'applicazione del nolo le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.

tolto: Nel nolo non e' compreso il diritto d'imbarco e sbarco.

tolto: Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco. Lo sbarco delle merci sara' fatto a cura dei concessionari i quali non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina.

tolto: Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento, a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 od a 150 chilogrammi per metro cubo.

tolto: c) Bestiame.

tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto del bestiame tariffa superiore alla seguente:

tolto: 1ª classe lire 6 per capo

tolto: 2ª » » 4 »

tolto: 3ª » » 1 »

tolto: 4ª » » 0.50 »

tolto: Il nolo per l'uso del box non e' compreso nei prezzi suddetti.

tolto: Appartengono alla 1ª classe: cavalli, muli, buoi, tori, vacche e vitelli;

tolto: alla 2ª: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini;

tolto: alla 3ª: montoni, capre, pecore, porci;

tolto: alla 4ª: capretti, agnelli e porcellini da latte.

tolto: Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari.aggiunto: Capitolato A-art. 37 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art37 · fonte del testo