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  • a)Passeggieri.

[2]I concessionari non potranno applicare al trasporto dei passeggieri tariffe superiori alle seguenti:

[3]pei passeggieri di classe centesimi 8 per passeggiero-chilometro;

[4]pei passeggieri di ponte centesimi 3 per passeggiero-chilometro.

[5]Nel caso in cui si ritenga opportuno di distinguere i passeggieri in tre classi, dovra' istituirsi la classe intermedia sulla base di centesimi 6 per passeggiero-chilometro.

[6]Potranno essere istituiti a bordo dei piroscafi posti di lusso con l'aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato pei passeggieri di camera.

[7]Il numero dei posti di lusso non potra' eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.

[8]I ragazzi inferiori a tre anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento escluso il vitto; dai tre ai dieci anni pagheranno meta' tariffa escluso il vitto.

[9]Ogni passeggiero avra' diritto di portare con se' 60 chilogrammi di bagaglio anche se e' costituito da derrate o prodotti agricoli pel mercato.

[10]Quest'ultima facolta' e' strettamente personale pel passeggiero, essendo vietato il trasporto come bagaglio delle derrate e dei prodotti agricoli quando assuma carattere di abuso.

[11]Il concessionario non potra' esigere alcun diritto di imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.

[12]Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a quello che sara' determinato dal Ministero della marina.

  • b)Merci.

[13]I concessionari non potranno applicare al trasporto delle merci nolo superiore al seguente:

[14]per qualsiasi percorso delle linee e per quintale centesimi 80.

[15]L'importo minimo di ogni spedizione e' di centesimi 80.

[16]Nell'applicazione del nolo le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.

[17]Nel nolo non e' compreso il diritto d'imbarco e sbarco.

[18]Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco. Lo sbarco delle merci sara' fatto a cura dei concessionari i quali non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina.

[19]Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento, a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 od a 150 chilogrammi per metro cubo.

  • c)Bestiame.

[20]I concessionari non potranno applicare al trasporto del bestiame tariffa superiore alla seguente:

[21]1ª classe lire 6 per capo

[22]2ª » » 4 »

[23]3ª » » 1 »

[24]4ª » » 0.50 »

[25]Il nolo per l'uso del box non e' compreso nei prezzi suddetti.

[26]Appartengono alla 1ª classe: cavalli, muli, buoi, tori, vacche e vitelli;

[27]alla 2ª: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini;

[28]alla 3ª: montoni, capre, pecore, porci;

[29]alla 4ª: capretti, agnelli e porcellini da latte.

[30]Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art37 · fonte del testo