Art. 4 (Capitolato A)
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[1]Il ministro della marina potra', udito il Comitato pei servizi marittimi, attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari. In casi di eccezionali gravita' ed urgenza il ministro potra' disporre senz'altro in via provvisoria.
[2]Nel caso di attuazione di approdi la sovvenzione sara' variata in proporzione allo aumento della percorrenza e degli oneri del nuovo approdo.
[3]L'attuazione di approdi non dovra' pero' costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.
[4]Nel caso di viaggi straordinari che possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate ai concessionari le spese vive di esercizio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
