Art. 9 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 175 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari od a destinazione del Regno, siano originari od a destinazione di Stati esteri.
tolto: Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto cio' che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg. Per quelli di peso superiore che potessero in avvenire essere istituiti sara' corrisposto ai concessionari un compenso da stabilirsi dal Comitato pei servizi marittimi in misura non superiore al 50 per cento delle tasse riscosse dall'Amministrazione delle poste.
tolto: L'obbligo del trasporto gratuito degli effetti vale anche per le linee che i concessionari esercitassero per loro conto, senza sovvenzione dello Stato, verso qualsiasi direzione.
tolto: I concessionari avranno pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi al servizio postale telegrafico e telefonico dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi nel limite del 2 per cento della portata lorda di ciascun piroscafo in ciascun viaggio.aggiunto: Capitolato A-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art9 · fonte del testo