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[1]E' riservata facolta' al Governo, sentito il Comitato pei servizi marittimi ed il Consiglio dei ministri, di chiedere una riduzione di tariffe per agevolare la esportazione dei prodotti nazionali o per sviluppare il commercio di determinate Provincie. Siffatta riduzione avra' la durata di un anno e potra' essere prorogata di anno in anno.

[2]Il minor introito che derivasse ai concessionari da questo provvedimento sara' compensato dallo Stato.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art49 · fonte del testo