Art. 53 (Capitolato A)
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[1]I concessionari hanno l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni due mesi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.
[2]I concessionari alla fine d'ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetteranno al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee contenente la ripartizione cosi' dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea di cui hanno l'esercizio.
[3]La liquidazione definitiva della sovvenzione non sara' fatta finche' non siano trasmessi al ministro della marina i documenti di cui al presente articolo e da esso trovati regolari, ferme pero' restando le anticipazioni di cui all'art. 74.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
