Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 56 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le penalita' sono applicate dal ministro della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
