Art. 57 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel caso di interruzione del servizio il Governo potra', con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avra' efficacia di formale e legale costituzione in mora.
tolto: Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sara' in facolta' del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potra' senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.
tolto: Qnando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avra' facolta' di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nelle convenzioni, a rischio, pericolo e responsabilita' del concessionario.aggiunto: Capitolato A-art. 57 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art57 · fonte del testo