Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 60 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nel caso di sospensione di una o piu' linee, il Governo del Re avra' facolta' di esigere che uno o piu' o anche tutti i piroscafi assegnati alle linee stesse siano adibiti ad altre, allo scopo di rendere disponibili quei piroscafi dei quali intendesse prendere possesso.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
