Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 63 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se il Governo del Re prendera' possesso di uno o piu' piroscafi dei concessionari, si applicheranno le disposizioni riguardanti la requisizione dei piroscafi, di cui all'art. 34.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
