Art. 68 (Capitolato A)
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In caso di obbligo imposto dal ministro della marina di eseguire tutti i servizi od una parte di essi, quando sia necessario l'aumento del materiale nautico, e sempre previo il parere del Comitato pei servizi marittimi, i viaggi in eccedenza della meta' del numero imposto dalle convenzioni potranno essere retribuiti con un supplemento di sovvenzione non maggiore del 50 per cento sulla sovvenzione normale.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
