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[1]Entro un mese dall'approvazione legislativa del contratto i concessionari delle linee dovranno prestare una cauzione corrispondente al 10 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

[2]La cauzione dovra' essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo il pegno sopra uno o piu' piroscafi dei concessionari, e che dovranno essere a tale uopo assicurati presso una Societa' italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art7 · fonte del testo