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La sovvenzione dovuta ai concessionari verra' corrisposta a rate mensili posticipate. Potra' essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di diciannove ventesimi sulla sovvenziono mensile.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art74 · fonte del testo