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[1]I concessionari avranno una rappresentanza in Roma, ove avranno pure il loro domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto.

[2]I concessionari dovranno avere uno speciale ufficio nella sede di armamento.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art76 · fonte del testo