Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 76 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I concessionari avranno una rappresentanza in Roma, ove avranno pure il loro domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto.
[2]I concessionari dovranno avere uno speciale ufficio nella sede di armamento.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
