Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 78 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che sono loro affidati, dovranno uniformarsi in tutto al regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, sentiti i concessionari ed il Comitato pei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
