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I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che sono loro affidati, dovranno uniformarsi in tutto al regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, sentiti i concessionari ed il Comitato pei servizi marittimi.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art78 · fonte del testo