Art. 80 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 234 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Fermi restando pei concessionari gli obblighi dei versamenti stabiliti dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, a favore del personale retribuito con somme inferiori a lire 2100 all'anno, pel resto del personale i concessionari sono obbligati ad assicurare un trattamento d'invalidita' e vecchiaia. A tale fine sara' istituita una sezione presso la Cassa nazionale di previdenza od altro Istituto ben accetto al Governo.
tolto: I contributi necessari pel servizio di pensione andranno per meta' a carico dei concessionari e per meta' a carico degli assicurati.
tolto: I concessionari sono obbligati di presentare all'approvazione del Ministero della marina, entro sei mesi dall'attuazione del contratto, speciali regolamenti sulla composizione organica e sul trattamento di pensione del personale di stato maggiore di coperta e di macchina e del personale addetto ai servizi amministrativi.
tolto: Nel caso di inadempimento di tali disposizioni, provvedera' d'ufficio alla compilazione di tali regolamenti il Ministero della marina.
tolto: Sorgendo controversie giudichera' un Consiglio di arbitri, composto di un rappresentante dei concessionari, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal primo presidente della Corte di cassazione.
tolto: In caso di inadempimento degli obblighi da parte dei concessionari la loro quota di concorso sara' ritenuta sulla sovvenzione o potra' essere prelevata dalla cauzione e sara' anche in facolta' del ministro della marina di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.aggiunto: Capitolato A-art. 80 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art80 · fonte del testo