Art. 85 (Capitolato A)
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[1]Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e l'esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina, da nominarsi con decreto Ministeriale caso per caso, e del rappresentante del concessionario interessato nella vertenza.
[2]La vertenza non potra' essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa non avra' deciso o deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sara' stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
