Art. 11 (Capitolato B)
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[1]Per la consegna ed il ricevimento degli effetti, i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina di concerto con quello delle poste e dei telegrafi nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilita'.
[2]Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
