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[1]Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto e' devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

[2]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, tanto interni che esteri, indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, e che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sara' provveduto a cura dei concessionari ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovra' essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffizi postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o loro agenti sara' punita a norma di dette leggi.

[3]I comandanti dei piroscafi su qualunque linea esercitata dai concessionari, saranno obbligati ad aprire le suaccennate cassette mobili d'impostazione, per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi a tutte le disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina d'accordo col Ministero delle poste.

[4]I detti comandanti saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, biglietti o cartoline postali.

[5]Potra' richiedersi ai concessionari che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili d'impostazione con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.

[6]Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori, degli avvisi, stampati a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

[7]I concessionari potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate, con esenzione delle tasse postali, le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee stesse, nonche' quelli relativi al servizio cumulativo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art12 · fonte del testo