Art. 14 (Capitolato B)
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[1]I piroscafi da assegnarsi al servizio devono essere di tonnellaggio e di velocita' non inferiori a quelli indicati nella tabella annessa alla convenzione, il loro numero dovra' essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio, devono essere classificati in uno dei registri nazionali di classificazione riconosciuti dal Governo e devono corrispondere alle regole comuni sull'idoneita' alla navigazione stabilita dal Codice per la marina mercantile.
[2]I piroscafi destinati ai servizi saranno sottoposti a visita da parte di apposita Commissione, nominata dal Ministero della marina, per accertare che soddisfino alle condizioni prescritte dal presente capitolato.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
