Art. 18 (Capitolato B)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 494 parole tolte, 24 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: I concessionari saranno obbligati al trasporto delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante dei concessionari.
tolto: Pel trasporto dei passeggeri, ove questo si effettui, i concessionari dovranno pure osservare le tariffe e condizioni approvate dal Comitato predetto con l'intervento dei concessionari medesimi.
tolto: Le linee di concentramento servono principalmente per la esportazione coi piroscafi delle linee sovvenzionate.
tolto: Il nolo per le merci destinate alla esportazione non potra' superare lire tre per ogni tonnellata dal porto di imbarco a quello piu' prossimo di concentramento ove deve effettuarsi il trasbordo.
tolto: Nei limiti dello spazio che rimanesse disponibile dopo provveduto agli imbarchi per l'esportazione, potranno essere trasportate merci e bestiame tra porto e porto della linea di concentramento, applicandosi in questo caso la tariffa nella misura massima di centesimi 80 per quintale.
tolto: Nella applicazione della tariffa dopo il primo quintale, che e' indivisibile, le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.
tolto: Nella tariffa non e' compreso il diritto di sbarco ed imbarco.
tolto: Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco. Lo sbarco delle merci sara' fatto a cura dei concessionari, i quali non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina.
tolto: Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 od a 150 chilogrammi per metro cubo.
tolto: Pel trasporto del bestiame, ove tale trasporto possa effettuarsi, la tariffa relativa sara' determinata dal Comitato pei servizi marittimi d'accordo coi concessionari.
tolto: Il trasbordo delle merci e la loro custodia nei porti di concentramento saranno fatti a cura dei concessionari e le spese relative saranno ripartite fra le Societa' sovvenzionate interessate, secondo la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25.
tolto: Il concessionario potra' effettuare il trasporto dei passeggieri applicando tariffe non superiori alle seguenti, escluso il vitto:
tolto: ------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Passeggieri ZONE ¦ Chilometri ¦-------------------------- ¦ ¦ di classe ¦ di ponte ------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Lire ¦ Lire Prima.. ¦ da 1 a 100 ¦ 0,08 ¦ 0,03 Seconda. ¦ da 101 a 250 ¦ 0,03 ¦ 0,015 Oltre i 250 chilometri si applica la tariffa di centesimi due a chilometro pei passeggieri di classe, e di centesimi uno a chilometro pei passeggeri di ponte.
tolto: (Nell'applicazione della tariffa le frazioni di cinque centesimi si calcolano per cinque centesimi).
tolto: I ragazzi inferiori ai tre anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), dai tre ai dieci anni pagheranno meta' tariffa (vitto escluso).
tolto: Ogni passeggiero avra' diritto di portare con se' 60 chilogrammi di bagaglio, evitando che questa facolta' assuma carattere di abuso.
tolto: Il concessionario non potra' esigere alcun diritto di imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.
tolto: Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a quello che sara' determinato dal Ministero della marina.aggiunto: Capitolato B-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art18 · fonte del testo