Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 494 parole tolte, 24 parole aggiunte in 18 capoversi.

tolto: I concessionari saranno obbligati al trasporto delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante dei concessionari.

tolto: Pel trasporto dei passeggeri, ove questo si effettui, i concessionari dovranno pure osservare le tariffe e condizioni approvate dal Comitato predetto con l'intervento dei concessionari medesimi.

tolto: Le linee di concentramento servono principalmente per la esportazione coi piroscafi delle linee sovvenzionate.

tolto: Il nolo per le merci destinate alla esportazione non potra' superare lire tre per ogni tonnellata dal porto di imbarco a quello piu' prossimo di concentramento ove deve effettuarsi il trasbordo.

tolto: Nei limiti dello spazio che rimanesse disponibile dopo provveduto agli imbarchi per l'esportazione, potranno essere trasportate merci e bestiame tra porto e porto della linea di concentramento, applicandosi in questo caso la tariffa nella misura massima di centesimi 80 per quintale.

tolto: Nella applicazione della tariffa dopo il primo quintale, che e' indivisibile, le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.

tolto: Nella tariffa non e' compreso il diritto di sbarco ed imbarco.

tolto: Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco. Lo sbarco delle merci sara' fatto a cura dei concessionari, i quali non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina.

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 od a 150 chilogrammi per metro cubo.

tolto: Pel trasporto del bestiame, ove tale trasporto possa effettuarsi, la tariffa relativa sara' determinata dal Comitato pei servizi marittimi d'accordo coi concessionari.

tolto: Il trasbordo delle merci e la loro custodia nei porti di concentramento saranno fatti a cura dei concessionari e le spese relative saranno ripartite fra le Societa' sovvenzionate interessate, secondo la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25.

tolto: Il concessionario potra' effettuare il trasporto dei passeggieri applicando tariffe non superiori alle seguenti, escluso il vitto:

tolto: ------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Passeggieri ZONE ¦ Chilometri ¦-------------------------- ¦ ¦ di classe ¦ di ponte ------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Lire ¦ Lire Prima.. ¦ da 1 a 100 ¦ 0,08 ¦ 0,03 Seconda. ¦ da 101 a 250 ¦ 0,03 ¦ 0,015 Oltre i 250 chilometri si applica la tariffa di centesimi due a chilometro pei passeggieri di classe, e di centesimi uno a chilometro pei passeggeri di ponte.

tolto: (Nell'applicazione della tariffa le frazioni di cinque centesimi si calcolano per cinque centesimi).

tolto: I ragazzi inferiori ai tre anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), dai tre ai dieci anni pagheranno meta' tariffa (vitto escluso).

tolto: Ogni passeggiero avra' diritto di portare con se' 60 chilogrammi di bagaglio, evitando che questa facolta' assuma carattere di abuso.

tolto: Il concessionario non potra' esigere alcun diritto di imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.

tolto: Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a quello che sara' determinato dal Ministero della marina.aggiunto: Capitolato B-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art18 · fonte del testo