Art. 18 (Capitolato B)
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[1]I concessionari saranno obbligati al trasporto delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante dei concessionari.
[2]Pel trasporto dei passeggeri, ove questo si effettui, i concessionari dovranno pure osservare le tariffe e condizioni approvate dal Comitato predetto con l'intervento dei concessionari medesimi.
[3]Le linee di concentramento servono principalmente per la esportazione coi piroscafi delle linee sovvenzionate.
[4]Il nolo per le merci destinate alla esportazione non potra' superare lire tre per ogni tonnellata dal porto di imbarco a quello piu' prossimo di concentramento ove deve effettuarsi il trasbordo.
[5]Nei limiti dello spazio che rimanesse disponibile dopo provveduto agli imbarchi per l'esportazione, potranno essere trasportate merci e bestiame tra porto e porto della linea di concentramento, applicandosi in questo caso la tariffa nella misura massima di centesimi 80 per quintale.
[6]Nella applicazione della tariffa dopo il primo quintale, che e' indivisibile, le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.
[7]Nella tariffa non e' compreso il diritto di sbarco ed imbarco.
[8]Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco. Lo sbarco delle merci sara' fatto a cura dei concessionari, i quali non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina.
[9]Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 od a 150 chilogrammi per metro cubo.
[10]Pel trasporto del bestiame, ove tale trasporto possa effettuarsi, la tariffa relativa sara' determinata dal Comitato pei servizi marittimi d'accordo coi concessionari.
[11]Il trasbordo delle merci e la loro custodia nei porti di concentramento saranno fatti a cura dei concessionari e le spese relative saranno ripartite fra le Societa' sovvenzionate interessate, secondo la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25.
[12]Il concessionario potra' effettuare il trasporto dei passeggieri applicando tariffe non superiori alle seguenti, escluso il vitto:
[13]------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Passeggieri ZONE ¦ Chilometri ¦-------------------------- ¦ ¦ di classe ¦ di ponte ------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Lire ¦ Lire Prima.. ¦ da 1 a 100 ¦ 0,08 ¦ 0,03 Seconda. ¦ da 101 a 250 ¦ 0,03 ¦ 0,015 Oltre i 250 chilometri si applica la tariffa di centesimi due a chilometro pei passeggieri di classe, e di centesimi uno a chilometro pei passeggeri di ponte.
[14](Nell'applicazione della tariffa le frazioni di cinque centesimi si calcolano per cinque centesimi).
[15]I ragazzi inferiori ai tre anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), dai tre ai dieci anni pagheranno meta' tariffa (vitto escluso).
[16]Ogni passeggiero avra' diritto di portare con se' 60 chilogrammi di bagaglio, evitando che questa facolta' assuma carattere di abuso.
[17]Il concessionario non potra' esigere alcun diritto di imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.
[18]Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a quello che sara' determinato dal Ministero della marina.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
