Art. 19 (Capitolato B)
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[1]I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli con le modalita' che saranno determinate dal Comitato pei servizi marittimi.
[2]I colli stessi non potranno superare il peso di kg. 60 e la tariffa non potra' superare centesimi 60 per ogni collo.
[3]Il loro volume non dovra' superare un quarto di metro cubo.
[4]Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione, coll'aumento di centesimi 10 per ciascun collo per indennizzo di prestazione per le operazioni doganali.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
