Art. 22 (Capitolato B)
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[1]I concessionari dovranno provvedere perche' ad ogni approdo possano essere imbarcate le merci pronte per l'esportazione.
[2]Gli speditori che almeno tre giorni prima della partenza del piroscafo dal porto capolinea abbiano impegnato lo spazio a bordo per il caricamento delle merci in un porto di scalo, in caso di inadempimento da parte del vettore, potranno ricorrere all'azione giudiziaria derivante dal diritto comune.
[3]Non adempiendo all'obbligo di cui nel primo comma del presente articolo, i concessionari saranno tenuti verso gli speditori, la cui merce non venisse imbarcata, a eseguirne il trasporto nel viaggio successivo, senza compenso, sempre pero' che gli speditori stessi abbiano dato avviso alle locali agenzie nel termine stabilito dal regolamento.
[4]Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avra' diritto al 50 per cento del nolo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
