Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I concessionari hanno l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione distinta dei diversi introiti, e di trasmetterne copia ogni due mesi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha il diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

[2]I concessionari alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetteranno al Ministero della marina insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee contenente la ripartizione cosi' dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea di cui hanno l'esercizio.

[3]La liquidazione definitiva della sovvenzione non sara' fatta finche' non siano trasmessi al Ministero della marina i documenti di cui al presente articolo, e da esso trovati regolari, ferme pero' restando le anticipazioni di cui all'art. 46.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art26 · fonte del testo