Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 164 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Ciascun viaggio tanto di andata, quanto di ritorno sara' eseguito entro i limiti di tempo che saranno fissati dall'Ispettorato dei servizi marittimi.

tolto: Nei casi di ritardo nell'esecuzione di ciascun viaggio di andata o di ritorno non derivanti da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa diL. 20 per ogni ora oltre le prime sei ore di ritardo.

tolto: Qualora senza circostanze di forza maggiore, non fosse effettuato qualche viaggio, i concessionari incorreranno nella multa di L. 200. In questo caso incorreranno anche nella perdita della corrispondente sovvenzione.

tolto: La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

tolto: Qualora un piroscafo senza causa di forza maggiore non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di L. 100.

tolto: Per la irregolare applicazione delle tariffe non derivante da errore materiale, i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintuplo del nolo percepito.

tolto: L'ammontare delle penalita' sara' ritenuto mensilmente o semestralmente sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione.aggiunto: Capitolato B-art. 28 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art28 · fonte del testo