Art. 28 (Capitolato B)
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[1]Ciascun viaggio tanto di andata, quanto di ritorno sara' eseguito entro i limiti di tempo che saranno fissati dall'Ispettorato dei servizi marittimi.
[2]Nei casi di ritardo nell'esecuzione di ciascun viaggio di andata o di ritorno non derivanti da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di L. 20 per ogni ora oltre le prime sei ore di ritardo.
[3]Qualora senza circostanze di forza maggiore, non fosse effettuato qualche viaggio, i concessionari incorreranno nella multa di L. 200. In questo caso incorreranno anche nella perdita della corrispondente sovvenzione.
[4]La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.
[5]Qualora un piroscafo senza causa di forza maggiore non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di L. 100.
[6]Per la irregolare applicazione delle tariffe non derivante da errore materiale, i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintuplo del nolo percepito.
[7]L'ammontare delle penalita' sara' ritenuto mensilmente o semestralmente sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
