Art. 8 (Capitolato B)
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[1]I concessionari hanno obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso.
[2]Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto cio' che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 chilog. Per quelli di peso superiore che potessero in avvenire essere istituiti sara' corrisposto ai concessionari un compenso da stabilirsi dal Comitato pei servizi marittimi in misura non superiore al 50 per cento delle tasse riscosse dall'Amministrazione delle poste.
[3]I concessionari avranno pure l'obbligo di trasportare gratuitamente tutti gli oggetti e le provviste riferentisi al servizio postale, telegrafico e telefonico dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi nel limite del due per cento della portata lorda di ciascun piroscafo in ciascun viaggio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
