Art. 9 (Capitolato B)
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[1]I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un sufficiente locale lontano dalla macchina e ben riparato per collocarvi gli effetti; questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilita'.
[2]Qualora per avaria un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario della linea, per cui si trovasse nell'impossibilita' di proseguire la corsa, il capitano sara' in obbligo di fare la consegna degli effetti all'ufficio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari e col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
