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[1]Tutte le divergenze che sorgessero fra la Compagnia ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe saranno deferite al Comitato dei servizi marittimi il quale giudichera' con decisione motivata.

[2]La decisione del Comitato predetto non e' appellabile dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 23 e non pregiudica l'azione giudiziaria.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art16 · fonte del testo