Art. 16 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
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[1]Tutte le divergenze che sorgessero fra la Compagnia ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe saranno deferite al Comitato dei servizi marittimi il quale giudichera' con decisione motivata.
[2]La decisione del Comitato predetto non e' appellabile dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 23 e non pregiudica l'azione giudiziaria.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
