Art. 23 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
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[1]Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato saranno inappellabilmente decise da un Collegio arbitrale, salvo quelle deferite dall'art. 16 al Comitato pei servizi marittimi.
[2]Il Collegio arbitrale, sara' composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina da nominarsi con decreto Ministeriale caso per caso e del rappresentante la Compagnia.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
