Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato saranno inappellabilmente decise da un Collegio arbitrale, salvo quelle deferite dall'art. 16 al Comitato pei servizi marittimi.

[2]Il Collegio arbitrale, sara' composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina da nominarsi con decreto Ministeriale caso per caso e del rappresentante la Compagnia.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art23 · fonte del testo