Art. 48 (Capitolato linea della costa fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto)
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[1]I concessionari non potranno cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato, se non in virtu' di una legge.
[2]I concessionari non potranno, inoltre, vendere i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avra' facolta' di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.
[3]Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.
[4]E' vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta dei concessionari a trusts, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazioni o di traffico.
[5]Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, e' in facolta' di dichiarare risoluto il contratto a danno dei concessionari, senza obbligo di giudiziale diffidamento.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
