Art. 1 (Convenzione esercizio della linea fra Venezia e Calcutta)
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[1]CONVENZIONE per l'esercizio della linea fra Venezia e Calcutta.
[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina, quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato;
[3]il sig. cav. Giuseppe Beniamino Coen, consigliere delegato della Societa' veneziana di navigazione a nome della Societa' medesima, in virtu' di regolare mandato, hanno concordato e stipulato quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]La convenzione vigente fra la Societa' veneziana di navigazione a vapore e lo Stato, relativa al servizio di navigazione sovvenzionato fra Venezia e Calcutta, indicato nell'annessa tabella, ed approvata con la legge del 24 dicembre 1903, n. 519, e prorogata con la legge del 30 maggio 1907, n. 272, e' nuovamente prorogata per tre anni e cioe' dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1913.
[6]Sara' in facolta' del Governo di addivenire di anno in anno, e cosi fino dal primo anno, alla risoluzione della convenzione prorogata mediante disdetta a darsi con preavviso di mesi sei e senza diritto nella Societa' concessionaria a richiedere per tale anticipata risoluzione danni o compensi di sorta.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
