Art. 2 (Convenzione esercizio della linea fra Venezia e Calcutta)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 284 parole tolte, 30 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le condizioni contenute nella convenzione e nelle leggi indicate nell'articolo precedente restano immutate salvo per quanto riguarda la sovvenzione da corrispondersi alla Societa' concessionaria che viene fissata in lire un milione all'anno (L. 1,000,000) e salvo le eccezioni seguenti:
tolto: a) all'art. 21 della convenzione prorogata fra il secondo e il terzo comma, aggiungere i commi seguenti:
tolto: La composizione degli equipaggi dei piroscafi sovvenzionati e' determinata da apposita tabella stabilita di concerto fra il Ministero della marina e i concessionari.
tolto: Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sara' designato da appositi uffici di collocamento istituiti presso gli uffici di capitaneria e gli uffici di porto con rappresentanza uguale tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti e' riconosciuto il diritto a rifiuto.
tolto: I concessionari si obbligano di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi che sara' stabilito dal Ministero della marina secondo le consuetudini vigenti alla data di stipulazione della presente convenzione.
tolto: I concessionari avranno facolta' di assumere personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto di arruolamento.
tolto: b) all'art. 27 sostituire il secondo comma col seguente:
tolto: La Societa' ha obbligo di trasmettere annualmente al Ministero della marina una relazione tecnica ed economica dell'impresa e di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata, con l'indicazione distinta dei diversi introiti e di trasmetterne copia, ogni due mesi, all'Ispettorato dei servizi marittimi, che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Societa' dovra' in qualunque momento mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.aggiunto: Convenzione esercizio della linea fra Venezia e Calcutta-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-della-linea-fra-venezia-e-calcutta-art2 · fonte del testo