Art. 2 (Convenzione esercizio della linea fra Venezia e Calcutta)
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[1]Le condizioni contenute nella convenzione e nelle leggi indicate nell'articolo precedente restano immutate salvo per quanto riguarda la sovvenzione da corrispondersi alla Societa' concessionaria che viene fissata in lire un milione all'anno (L. 1,000,000) e salvo le eccezioni seguenti:
- a)all'art. 21 della convenzione prorogata fra il secondo e il terzo comma, aggiungere i commi seguenti:
[2]La composizione degli equipaggi dei piroscafi sovvenzionati e' determinata da apposita tabella stabilita di concerto fra il Ministero della marina e i concessionari.
[3]Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sara' designato da appositi uffici di collocamento istituiti presso gli uffici di capitaneria e gli uffici di porto con rappresentanza uguale tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti e' riconosciuto il diritto a rifiuto.
[4]I concessionari si obbligano di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi che sara' stabilito dal Ministero della marina secondo le consuetudini vigenti alla data di stipulazione della presente convenzione.
[5]I concessionari avranno facolta' di assumere personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto di arruolamento.
- b)all'art. 27 sostituire il secondo comma col seguente:
[6]La Societa' ha obbligo di trasmettere annualmente al Ministero della marina una relazione tecnica ed economica dell'impresa e di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata, con l'indicazione distinta dei diversi introiti e di trasmetterne copia, ogni due mesi, all'Ispettorato dei servizi marittimi, che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Societa' dovra' in qualunque momento mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
