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[1]L'art. 18 del capitolato A e' sostituito dal seguente:

[2]Nel periodo dei tre anni di cui all'articolo precedente, i concessionari dovranno approntare piroscafi di nuova costruzione per le linee 1 e 2. Alla linea 3 potranno assegnare un piroscafo usato il quale quando abbia raggiunta l'eta' di 20 anni dovra' essere sostituito con piroscafo di eta' inferiore a 20 anni.

[3]E' pero' consentito ai concessionari di surrogare temporaneamente nei casi di ordinarie riparazioni, con piroscafi usati, quelli normalmente adibiti ai servizi.

[4]Entro un anno dall'attuazione del servizio, la Societa' si obbliga di adibire alla linea n. 1 un nuovo piroscafo di 300 tonnellate anziche' di 250; rimanendo stabilito, come d'obbligo, per tale periodo, agli effetti delle eventuali ritenute di cui all'art. 17, il tonnellaggio di 250 tonnellate.

[5]Entro detto termine di un anno sara' escluso dal servizio normale il piroscafo «Adele».

[6]All'art. 23 aggiungere in fine: ed avere dei locali coperti anche per passeggieri di ponte che corrispondono alla 3ª classe.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizi-isole-eolie-art2 · fonte del testo