Art. 2 (Convenzione esercizio servizi isole Partenope e Pontine)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 200 parole tolte, 29 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'articolo 18 del capitolato A e' sostituito dal seguente:
tolto: «Nel periodo dei tre anni di cui all'articolo precedente, i concessionari dovranno approntare piroscafi di nuova costruzione; sara' tuttavia loro concesso di adoperare due piroscafi usati, i quali pero' dovranno essere sostituiti con altri di nuova costruzione quando abbiano raggiunto l'eta' di 25 anni.
tolto: «E' inoltre consentito ai concessionari di surrogare temporaneamente, nei casi di ordinarie riparazioni, con piroscafi usati, quelli normalmente assegnati ai servizi».
tolto: All'articolo 20 dopo l'ultimo comma, aggiungere:
tolto: Nel caso in cui le esigenze del traffico lo richiedano i concessionari hanno l'obbligo di destinare alle linee assunte piroscafi di tonnellaggio superiore a quello prescritto.
tolto: Il 5° ed il 6° comma della lettera a) dell'art. 37 del capitolato predetto sono sostituiti dal seguente:
tolto: Sui piroscafi della linea celere di Capri saranno stabiliti soltanto posti di 1ª classe e di lusso, salvo un limitato numero di posti di 3ª classe in localita' ben distinta da quella dei passeggeri di 1ª classe e di lusso, applicandosi tariffe non superiori a quelle attualmente in vigore, sia per viaggi di corsa semplice, sia per viaggi di andata e ritorno.
tolto: Il numero dei posti di 3ª classe sara' fissato dal Comitato per servizi marittimi.aggiunto: Convenzione esercizio servizi isole Partenope e Pontine-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizi-isole-partenope-e-pontine-art2 · fonte del testo